E ti
scrivo per chiederti un supplemento di attenzione, un sussulto di orgoglio, un
sospiro di ripensamento. Il DdL 2994, la cosiddetta “Buona Scuola”, voluta da
Renzi e votata dalla Camera il 20 maggio 2015, dovrà essere esaminato dal
Senato nei prossimi giorni.
Non
è un buon disegno di legge.
Chi
ti dirà il contrario non lo ha letto con attenzione, non lo ha compreso
completamente, non ha alcuna idea della Costituzione italiana.
Ti
scrivo per comunicarti alcuni punti salienti contenuti nel DdL 2994:
-
al personale in
servizio nelle istituzioni scolastiche sono richiesti ulteriori impegni e mansioni
allargate, ma nell’intero documento viene citata per 20 volte la
dicitura “senza nuovi o maggiori oneri
per lo Stato”;
-
troppe parole sono
destinate ai “contenitori”, poche quelle destinate a chi – in quei
“contenitori” – lavora quotidianamente;
-
le deleghe in bianco
al Governo, relative a questioni che – di norma – riguardano la contrattazione
collettiva nazionale, sono troppo numerose e troppo diluite nel tempo;
-
far passare il DdL
come NON scindibile dalla necessità di assumere numeri improponibili di precari
è stato un grave atto intimidatorio nei confronti di tutta la cittadinanza
italiana;
-
le organizzazioni
sindacali di categoria sono nominate solo una volta nell’intero documento ed il
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione è citato solo per sancire
la non necessità della sua consultazione.
Ti
scrivo per dirti che La Buona Scuola, caldeggiata e pubblicizzata da Renzi, è
una pessima scuola, basata sul precariato di TUTTI gli insegnanti: vorrebbe far
credere a te e agli italiani di aver presentato un disegno di legge che abolirà
il precariato, invece, nella realtà delle cose, il precariato sarà esteso anche
ai docenti di ruolo che saranno costretti, se solo chiedessero il
trasferimento, a girovagare negli albi territoriali per poi ottenere contratti
triennali! Come lo chiameresti questo nuovo “status” di chi ha un contratto a
tempo indeterminato da 5, 10, 20 anni?
Ti
scrivo perché tu non possa avere alcun alibi. Devi sapere ESATTAMENTE cosa ti
sarà chiesto di approvare e, poiché non posso pretendere che tu sia un
“tuttologo”, esperto anche di ISTRUZIONE e FORMAZIONE; poiché, legittimamente,
occupi un posto nel Senato della Repubblica; poiché continuo a credere nella
grande valenza dell’espressione del voto; desidero analizzare – per te e con te
– qualche articolo del DdL 2994.
Forse
per te sarà tedioso, ma per i 700.000 insegnanti della Vera Scuola italiana
questo è stato un anno non felice; da settembre 2014 leggiamo di consultazioni
che sono state fasulle e delle quali non si è tenuto alcun conto; durante
questo anno scolastico abbiamo visto morire lentamente – a colpi di proclami –
la Vera Scuola.
Forse
per te sarà tedioso, ma io ho deciso di provarci ugualmente! Potrai leggere, ma
potrai anche non leggere.
Sei
libero, Senatore!
La
Scuola, con questo DdL, non sarà mai più libera. E questo è necessario che tu
lo sappia!
Così
come è necessario che tu sappia che la LIP (Legge di Iniziativa Popolare) è
stata decisamente ignorata per troppo tempo. Peccato. Perché era l’espressione
della classe docente. Peccato. Perché poteva essere una base dalla quale
partire per migliorare il sistema scolastico italiano!
Ti
scrivo per sollecitare un supplemento della tua attenzione: tu, Senatore, sei
stato regolarmente eletto. Sei, dunque, depositario e rappresentante della
fiducia che ogni elettore ha consegnato nelle tue mani. Adesso è il momento di
non sottostare al diktat di chi ha assunto il ruolo di Presidente del Consiglio
senza aver, precedentemente, ottenuto il consenso elettorale. Adesso è il
momento di dimostrare un senso di responsabilità che vada oltre gli
schieramenti partitici. Adesso è il momento di esprimere il tuo dissenso nei
confronti del DdL 2994: un dissenso che parte dagli insegnanti; un dissenso che
è stato espresso con innumerevoli iniziative di resistenza; un dissenso così
evidente da non lasciare aperto alcuno spiraglio di dubbio; un dissenso talmente diffuso da aver
coinvolto la stragrande maggioranza degli insegnanti italiani.
Ti
scrivo per specificare che gli insegnanti sono il braccio operativo della
formazione delle giovani generazioni, dunque sono anche i massimi conoscitori
delle problematiche presenti all’interno della Vera Scuola.
Ti
scrivo per dirti che la promessa di assunzione di 100.000 precari è solo una falsa
promessa: nella realtà delle cose, sarà garantito SOLO il normale turn-over e,
in aggiunta alla falsità, le assunzioni saranno effettuate a tempo determinato.
E ti scrivo anche per sottolineare che il DdL 2994 riserva tre anni di prova
con contratto di apprendistato per i neoassunti: come chiameresti una procedura
di questo genere? Non credi che sia fortemente penalizzante per chi ha
affrontato anni di studio e regolari concorsi?
Scriverti
mi è costato molto in termini di stress psicologico. Mi è costato molto perché
sono intimamente convinta dell’inutilità del mio appello; mi è costato molto,
ma l’ho fatto perché io nasco insegnante. Perché io sono orgogliosamente insegnante e non riesco ad agire diversamente: per
vivere, ho necessità di trasmettere il mio sapere. E con questa comunicazione
ho inteso trasmetterti ciò che so, perché parte sostanziale del mio vissuto
quotidiano. L’ho fatto perché nutro la segreta speranza di poter contribuire al
miglioramento della Vera Scuola, non al suo affossamento e alla sua
mortificazione.
Ti
scrivo per chiederti di salvaguardare, con il tuo voto, la Scuola italiana.
Ti
scrivo per suscitare in te uno scatto di orgoglio a favore della libertà, una
libertà che il DdL 2994 nega alla Scuola italiana, alla Scuola Vera.
Anteponi
il bene comune a qualunque altra valutazione.
E che il tuo voto possa essere un voto leale. Un
voto che abbia rispetto per chi lavora. Un voto che sia l’espressione della
tutela dei cittadini che abitano la Nazione che rappresenti!
Cordialmente
Bianca Maria Cartella (Insegnante nella Vera Scuola)
Ho scritto tutto ciò che potevo. Di seguito
troverai una disamina di alcuni punti del DdL 2994.
Disamina di alcuni articoli del DdL
2994.
Art. 1 c. 3 lett. b: “potenziamento del
tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari”
Il
potenziamento del tempo scolastico è sinonimo di maggiore impegno formativo ed
educativo per i docenti e di un orario prolungato di apertura degli istituti
scolastici. Queste parole, dunque, sono prive di alcun finanziamento dedicato
che sarebbe l’unica conditio sine qua non.
Pertanto non hanno alcun significato.
Art. 2 c. 3: “Le istituzioni
scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia”
Se le
istituzioni scolastiche non potranno contare su maggiori finanziamenti, non
potranno far altro se non confermare quanto già previsto nel passato, quindi,
anche queste parole sono vuote, senza alcun significato.
Art. 2 c. 3 lett. n: “apertura
pomeridiana delle scuole”
Agli
estensori di questo DdL sfugge il concetto secondo il quale la Vera Scuola è
aperta anche di pomeriggio, quasi sempre su base volontaria. Agli estensori
sfugge il concetto secondo il quale pochissime – in Italia – sono le Scuole in
cui sia possibile contare su ambienti in cui si possano svolgere attività
sportive, ludiche, creative, musicali, teatrali. Dunque, aprire le scuole in
orario pomeridiano per risistemare gli alunni nelle stesse aule del mattino, ti
sembra un’idea grandiosa? A me no! Gli studenti hanno bisogno anche di altro.
Altro che gli ambienti in dotazione alle scuole italiane, al momento, non
possono offrire.
Art. 2 c. 10: “L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal
seguente: Art. 3. – (Piano triennale
dell’offerta formativa).”
Al comma 13 di
questo articolo-sostituito si legge: “il dirigente scolastico individua il
personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia” Vorrei
sommessamente farti notare che nel lontano 1991, quando firmai il mio ingresso
nei ruoli della scuola pubblica italiana, fu il Ministero dalla Pubblica
istruzione a conferirmi l’incarico, a seguito del superamento di regolare
procedura concorsuale. Dunque, non ero “stata individuata”: avevo partecipato
ad un regolare concorso.
Al comma 18 di
questo articolo-sostituito si legge: “Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le istituzioni
scolastiche (…) possono promuovere, (…) senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica attività educative, ricreative, culturali, artistiche e
sportive da svolgere presso gli edifici scolastici” I periodi di
sospensione delle attività didattiche sono coincidenti con le vacanze natalizie
(2 settimane), con le vacanze pasquali (1 settimana) e con le vacanze estive (6-8
settimane). Le restanti 33 settimane sono destinate all’attività didattica,
come nel resto del mondo. Giusto per fare un esempio, in Gran Bretagna le
attività didattiche si svolgono per 39 settimane l’anno perché le scuole
anglosassoni sono aperte dal lunedì al venerdì. Qui, in Italia, si lavora anche
il sabato in una percentuale molto elevata di istituzioni scolastiche! Dunque,
il voler promuovere attività anche nei periodi di sospensione delle attività
didattiche senza costi aggiuntivi è l’ennesima pretesa senza fondamento di
questo DdL.
Al comma 20 di
questo articolo-sostituito si legge: “L’insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è
assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di
comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” Dunque, si comprende
che, per attuare differenti modalità comunicative, ogni insegnante dovrà
utilizzare mezzi e strumenti di sua proprietà. E questo si chiama VOLONTARIATO,
pertanto non può essere inserito all’interno di un DdL di Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione.
Art. 3 c. 2: “Il dirigente scolastico (…) può individuare percorsi formativi e
iniziative diretti all’orientamento ed a garantire un maggiore coinvolgimento
degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A
tale fine possono essere utilizzati (…)
anche finanziamenti esterni”
Quindi il dirigente scolastico diventerà
anche un esperto procacciatore di fondi, affinché l’istituzione scolastica
possa attivare percorsi formativi atti a garantire il massimo livello di coinvolgimento
per gli studenti. Interessante risvolto operativo del do it yourself.
Art. 3 c. 7: “Al fine di promuovere lo sviluppo
della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nelle scuole secondarie di
primo e di secondo grado sono promosse iniziative specifiche rivolte agli
studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto
dell’autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica”
Ferma restando la pertinenza dell’art. 3 solo
con gli studenti delle scuole secondarie di II grado, segnalo che,
inavvertitamente, sono stati inseriti – all’interno di questo comma – anche gli
alunni della scuola secondaria di I grado e, addirittura, nella prima stesura
di questo emendamento, era presente anche la scuola primaria. Segnale, questo,
della grande fretta con cui si è inteso far approvare dalla Camera il DdL.
Art. 4 c. 3: “L’alternanza può essere svolta
durante la sospensione delle attività didattiche”
Questo significa che, naturalmente, i
docenti-accompagnatori degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro saranno occupati in attività lavorative anche durante la
sospensione delle attività didattiche. E’ confortante sapere che questo DdL,
oltre a cancellare il CCNL, oltre a cancellare la libertà di insegnamento,
oltre a cancellare la dignità della professione-docente, cancella anche il
diritto alle ferie!
Art. 6 c. a: “semplificare e snellire le
procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli
istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle
commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di
verifica finali”
Manca il “come”, manca il “chi”, manca il
senso globale di procedure che – ancorché dichiarate – restano prive di
qualunque indicazione che entri nel merito del dichiarato.
Art. 7 c. 1: “Al fine di sviluppare
e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in
generale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta
il Piano nazionale scuola digitale”
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è già
in fase di svolgimento. Mira a formare i docenti all’uso delle tecnologie in
ambito didattico. Ma, sommessamente, vorrei precisare che sul totale delle
istituzioni scolastiche italiane solo 83 scuole in Italia sono
completamente adeguate all’innovazione digitale. La fonte è il Censis. Tutto
l’art. 7, con i suoi 7 commi, è un idilliaco sogno di “innovazione digitale e didattica laboratoriale” basato sul falso
presupposto che le scuole italiane posseggano adeguate infrastrutture di rete,
autorizzando una spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
Art. 8 c. 2: “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, (…) è
determinato l’organico dell’autonomia su base regionale”
Questo organico dell’autonomia su base
regionale avrà il grande pregio di obbligare
i docenti a divenire girovaghi di professione nell’ambito della regione
che sceglieranno. I ruoli del personale docente diverranno regionali e saranno
articolati in albi territoriali: enormi calderoni dai quali i dirigenti
attingeranno risorse umane. Il personale docente inserito negli albi sarà continuamente
rimescolato a seconda del proprio curriculum, valutato di volta in volta in
base a lauree, specializzazioni, master, corsi e corsetti. Nessuna graduatoria.
Nessun valore all’anzianità di servizio. Nessuna valutazione del servizio
prestato in località particolarmente disagiate. Nulla.
Art. 9 c. 3 bis: “Nel conferire gli incarichi, il dirigente
scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità
derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i
docenti iscritti nel relativo ambito territoriale”
Quindi il dirigente scolastico dovrà solo
dichiarare che non vi siano propri parenti inseriti nell’albo territoriale dal
quale potrà attingere forza-lavoro. Il DdL NON esclude, di fatto, che lo stesso
dirigente possa chiamare dall’albo-calderone un parente. Dunque, la
dichiarazione acquisita dall’Amministrazione quale valore avrebbe? E ancora,
come certificare la bontà delle scelte di un dirigente che possa solo comparare
le candidature, senza avere una graduatoria che organizzi armonicamente titoli,
competenze ed esperienze di ciascuno?
Art. 9 c. 5: “Il dirigente scolastico può
individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di
docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico
dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica”
Supponendo che in una scuola siano
presenti 100 docenti (ipotesi quasi impossibile, considerate le elefantiache
istituzioni scolastiche create a seguito di accorpamenti di ogni genere già
posti in essere) il dirigente scolastico potrà individuare 10 docenti, in
qualità di suoi collaboratori, che saranno chiamati a prestare la propria opera
di supporto senza essere esonerati dal servizio (lezioni frontali) e senza
ricevere alcun compenso accessorio. Questo è un ricatto che non può essere
inserito all’interno di un DdL.
Art. 9 c. 7: “Il dirigente scolastico può
effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze
temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che,
ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale
del grado di istruzione di appartenenza”
Io insegno da 28 anni nella scuola
secondaria di I grado. Non ho mai maturato alcuna esperienza con le bambine e i
bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, ma – in teoria – potrei essere
chiamata a svolgere delle supplenze brevi in classi di quest’ordine di
istruzione, all’interno dell’Istituto comprensivo nel quale lavoro. Parole
prive di significato perché non chiariscono alcunché. Il comma 7 racconta che
se sono impiegata in un grado di istruzione inferiore conservo il trattamento
stipendiale. E se sono impiegata in un grado di istruzione superiore?
Art. 10: Piano straordinario di assunzioni
Questo
articolo doveva e poteva essere disgiunto dal DdL 2994. Il piano
straordinario delle assunzioni doveva e poteva rappresentare un singolo
provvedimento slegato dalla Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione. Questo non è accaduto perché il Presidente del Consiglio ha voluto
e potuto imporre una sentenza della Corte Europea come arma di ricatto per
tutti gli italiani. Ha inserito in questo DdL 2994 l’esclusione delle OO.SS.,
l’esclusione del potere consultivo del CSPI, l’esclusione di norme preesistenti
- cancellate con semplicistica noncuranza (vedi Decreti Delegati). Pertanto,
riguardo al piano di assunzioni, mi limito a sottolineare che tutti i docenti
neoassunti avranno un contratto di apprendistato e, se al termine del periodo
di prova riceveranno una valutazione
negativa, il dirigente scolastico provvederà alla dispensa dal servizio con
effetto immediato, senza obbligo di preavviso (Cfr. art. 11 c. 5) Questa è la valorizzazione della
professionalità docente. A margine, ma molto a margine, ti comunico che a far
data dal 1° settembre 2015 perderanno efficacia le GaE - Graduatorie ad
esaurimento (Cfr. art. 10 c. 10).
Questa è la valorizzazione del servizio prestato da migliaia di docenti
inseriti nelle GaE.
Art. 12 c. 1: “Al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita (…) la Carta elettronica per l’aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado. La Carta ha un importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico”
Il DdL
2994 fornisce diversi “specchietti per le allodole” e, dopo l’assunzione di
alcuni dei precari – molti sono fuori da ogni previsione futura – questo
articolo rappresenta un altro esemplare concetto di captatio benevolentiae. Il personale in servizio nella Vera Scuola
italiana ha necessità di rinnovo contrattuale, non ha bisogno di incentivi alla
formazione personale. Incentivi peraltro inadeguati, insufficienti e non
normati nel DdL. Ancora parole vuote e numeri roboanti che non possono né
incantare né convincere chi svolge il proprio lavoro con dedizione e dignità –
pur nella consapevolezza di avere una retribuzione molto inferiore rispetto ai
propri colleghi operanti in Europa! Parole vuote e numeri roboanti che non
possono né incantare né convincere chi si aggiorna e si specializza a costo di
enormi sacrifici personali – per il semplice piacere di essere sempre in linea
con gli interessi dei propri studenti e con le istanze culturali provenienti
dal mondo!
Art. 12 c. 4: “Nell’ambito degli
adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche (…) sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”
Questo
comma è degno di nota in quanto, quasi certamente per errore, sono state
nominate le OO.SS. di categoria, ma solo quelle rappresentative! Questo si
chiama rispetto per la democrazia.
Art. 13 c. 1: “Per la
valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo
stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”
In
Italia sono operative 8644 scuole. I 200 milioni di euro, opportunamente
suddivisi, garantiranno un fondo per la retribuzione del merito pari a poco più
di 23.000 euro. Parte di questa somma sarà assegnata ai docenti meritevoli che
avranno acquisito tale “qualità di merito” sulla base di scelte operate dal Comitato per la valutazione dei docenti
(Cfr. art. 13 c. 4) composto
dal dirigente scolastico, da due colleghi e da due rappresentanti dei genitori.
Questa si chiama “competenza valutativa ai tempi di Renzi”.
Art. 16 c. 9: “Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle
scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,
è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al
2019. La spesa è destinata prioritariamente: a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli
apprendimenti; b) alla
partecipazione dell’Italia alle indagini internazionali; c) all’autovalutazione e alle visite
valutative delle scuole”
Non è scritto, ma qui si scrive
dell’Invalsi. E sarebbe interessante conoscere la ragione per la quale un DdL
denominato “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” non
nomini apertamente l’Invalsi, preferendo nascondere la denominazione di tale
Ente di Valutazione nelle pieghe di un articolo – Open data – che NULLA ha in
comune con la valutazione.
Art. 19 c. 1: “ Sono detraibili le spese sostenute per la frequenza di scuole
dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di
secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo
non superiore a 400 euro per alunno o studente”
Specifico che la mia formazione personale
si è svolta in un’eccellente scuola paritaria e qui si scrive dei contributi
alle famiglie che iscrivono i propri figli nelle scuole paritarie. Ferma
restando la mia personale opinione, riferitamente alle scuole paritarie, che in
questa sede è del tutto superflua; avrei reputato interessante considerare la
possibilità di consentire anche alle altre famiglie – quelle che iscrivono i
propri figli nelle scuole pubbliche statali – di poter godere di una qualche
detraibilità delle spese! La Costituzione italiana garantisce il diritto di
scelta alle famiglie. Lo Stato italiano dovrebbe garantire uguali opportunità
per tutti i cittadini, ovunque scelgano di far studiare i propri figli. Vorrei
sbagliare, ma a me sembra un ulteriore tentativo di attivazione del già citato
“specchietto per allodole”.
Art. 21 e Art. 22: “Misure per la sicurezza e la valorizzazione
degli edifici scolastici” e “Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici”
In qualità di
insegnante non sono in grado di stabilire la maggiore o minore bontà dei
provvedimenti inseriti negli articoli 21 e 22. Da insegnante ritengo che, in
considerazione del fatto che il DdL 2994 è stato denominato “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione”, avrebbe dovuto stralciare la questione
dell’edilizia scolastica inserendola all’interno di un altro provvedimento.
Probabilmente più urgente. Certamente diverso. Anche e soprattutto perché la
Buona Scuola non si fa con la Scuola Bella. La Buona Scuola si fa con le persone
che al suo interno quotidianamente si spendono per il benessere socio-culturale
degli studenti.
Art. 23: “Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e
formazione”
Le deleghe: il vero cahier de doléances. Assegnando un numero
così elevato di deleghe in bianco al Governo, si ravvisa una lunga serie di
competenze destinate all’analisi governativa. Il problema delle deleghe
in bianco è serio perché, in una sola mossa, è eliminato il rinnovo
contrattuale (Cfr. art. 23 c. 2 lett.
b punto 2.2), introducendo la libertà governativa di disporre del corpo
docente e del sistema nazionale di istruzione e formazione a suo piacimento - modificandone
la struttura - senza tener conto alcuno delle necessità sindacali di mediazione
e senza alcun rispetto dei lavoratori nel tentativo di esprimere le loro
opinioni. Il pericolo più grande è, certamente, quello di veder sparire sindacati e tavoli di contrattazione, vista la
condizione obbligatoria della legge di disporre della scuola tutta. Nessuna
difesa quindi degli insegnanti, obbligati ad accettare a
testa bassa le condizioni di un disegno di legge che, se approvato, peggiorerà
le condizioni professionali - lavorative degli stessi e la qualità dell’insegnamento,
del personale ata (segreteria, collaboratori scolastici) della dirigenza
scolastica e delle giovani generazioni. L’art. 23 cita l’accesso nei ruoli del
personale docente della scuola secondaria, ma non cita gli altri ordini di
scuola: come interpretare questa delega? Un DdL non può lasciare spazio
all’interpretazione! (Cfr. art. 23 c. 2 lett. b). Inoltre,
con riferimento all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, si legge una confusione di norme differenti.
Sono confusi gli studenti diversamente abili, riconosciuti ai sensi della Legge
104 articoli 3 e 4 e gli studenti DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
certificati ai sensi della Legge 170/2010 e
si dimenticano gli studenti BES (Bisogni Educativi Speciali) (Cfr. art. 23 c. 2 lett. c). Infine,
tra le tante deleghe in bianco, si legge dell’istituzione del sistema integrato
di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni (Cfr. art 23 c. 2 lett. e), ma non si
tiene conto del fatto che le scuole dell’infanzia sono già aggregate alle
scuole primarie o agli istituti comprensivi.
Art. 25: “Abrogazione e soppressione di norme”
Apparentemente sono soppresse solo due norme.
Peccato che la prima delle due norme (art. 50 del DL 5/2012) prendesse in
carico gli studenti con bisogni educativi speciali, prevedendo la possibilità
di potenziarne l’offerta formativa nell’ambito dell’autonomia di ogni scuola.
Nella seconda norma, invece, è solo “soppressa” la parola docente in
virtù della necessità di procedere con il piano straordinario di assunzioni:
peccato che l’intero DdL abbia soppresso i docenti in toto. Senza possibilità
di sfuggire ad un disegno di perentoria cancellazione di esperienze, buone
pratiche, specializzazioni acquisite sul campo.
Ho scritto proprio tutto ciò che potevo. Quindi
le parole sono terminate, nel senso che non ci sono parole per definire un
simile scempio!
Cordialmente
Bianca Maria Cartella (Insegnante nella Vera
Scuola)
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