martedì 26 maggio 2015

Gentile Senatore, ti scrivo.

E ti scrivo per chiederti un supplemento di attenzione, un sussulto di orgoglio, un sospiro di ripensamento. Il DdL 2994, la cosiddetta “Buona Scuola”, voluta da Renzi e votata dalla Camera il 20 maggio 2015, dovrà essere esaminato dal Senato nei prossimi giorni.
Non è un buon disegno di legge.
Chi ti dirà il contrario non lo ha letto con attenzione, non lo ha compreso completamente, non ha alcuna idea della Costituzione italiana.
Ti scrivo per comunicarti alcuni punti salienti contenuti nel DdL 2994:
-          al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche sono richiesti ulteriori impegni e mansioni allargate, ma nell’intero documento viene citata per 20 volte la dicitura “senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato”;
-          troppe parole sono destinate ai “contenitori”, poche quelle destinate a chi – in quei “contenitori” – lavora quotidianamente;
-          le deleghe in bianco al Governo, relative a questioni che – di norma – riguardano la contrattazione collettiva nazionale, sono troppo numerose e troppo diluite nel tempo;
-          far passare il DdL come NON scindibile dalla necessità di assumere numeri improponibili di precari è stato un grave atto intimidatorio nei confronti di tutta la cittadinanza italiana;
-          le organizzazioni sindacali di categoria sono nominate solo una volta nell’intero documento ed il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione è citato solo per sancire la non necessità della sua consultazione.
Ti scrivo per dirti che La Buona Scuola, caldeggiata e pubblicizzata da Renzi, è una pessima scuola, basata sul precariato di TUTTI gli insegnanti: vorrebbe far credere a te e agli italiani di aver presentato un disegno di legge che abolirà il precariato, invece, nella realtà delle cose, il precariato sarà esteso anche ai docenti di ruolo che saranno costretti, se solo chiedessero il trasferimento, a girovagare negli albi territoriali per poi ottenere contratti triennali! Come lo chiameresti questo nuovo “status” di chi ha un contratto a tempo indeterminato da 5, 10, 20 anni?
Ti scrivo perché tu non possa avere alcun alibi. Devi sapere ESATTAMENTE cosa ti sarà chiesto di approvare e, poiché non posso pretendere che tu sia un “tuttologo”, esperto anche di ISTRUZIONE e FORMAZIONE; poiché, legittimamente, occupi un posto nel Senato della Repubblica; poiché continuo a credere nella grande valenza dell’espressione del voto; desidero analizzare – per te e con te – qualche articolo del DdL 2994.
Forse per te sarà tedioso, ma per i 700.000 insegnanti della Vera Scuola italiana questo è stato un anno non felice; da settembre 2014 leggiamo di consultazioni che sono state fasulle e delle quali non si è tenuto alcun conto; durante questo anno scolastico abbiamo visto morire lentamente – a colpi di proclami – la Vera Scuola.
Forse per te sarà tedioso, ma io ho deciso di provarci ugualmente! Potrai leggere, ma potrai anche non leggere.
Sei libero, Senatore!
La Scuola, con questo DdL, non sarà mai più libera. E questo è necessario che tu lo sappia!
Così come è necessario che tu sappia che la LIP (Legge di Iniziativa Popolare) è stata decisamente ignorata per troppo tempo. Peccato. Perché era l’espressione della classe docente. Peccato. Perché poteva essere una base dalla quale partire per migliorare il sistema scolastico italiano!
Ti scrivo per sollecitare un supplemento della tua attenzione: tu, Senatore, sei stato regolarmente eletto. Sei, dunque, depositario e rappresentante della fiducia che ogni elettore ha consegnato nelle tue mani. Adesso è il momento di non sottostare al diktat di chi ha assunto il ruolo di Presidente del Consiglio senza aver, precedentemente, ottenuto il consenso elettorale. Adesso è il momento di dimostrare un senso di responsabilità che vada oltre gli schieramenti partitici. Adesso è il momento di esprimere il tuo dissenso nei confronti del DdL 2994: un dissenso che parte dagli insegnanti; un dissenso che è stato espresso con innumerevoli iniziative di resistenza; un dissenso così evidente da non lasciare aperto alcuno spiraglio di dubbio;  un dissenso talmente diffuso da aver coinvolto la stragrande maggioranza degli insegnanti italiani.
Ti scrivo per specificare che gli insegnanti sono il braccio operativo della formazione delle giovani generazioni, dunque sono anche i massimi conoscitori delle problematiche presenti all’interno della Vera Scuola.
Ti scrivo per dirti che la promessa di assunzione di 100.000 precari è solo una falsa promessa: nella realtà delle cose, sarà garantito SOLO il normale turn-over e, in aggiunta alla falsità, le assunzioni saranno effettuate a tempo determinato. E ti scrivo anche per sottolineare che il DdL 2994 riserva tre anni di prova con contratto di apprendistato per i neoassunti: come chiameresti una procedura di questo genere? Non credi che sia fortemente penalizzante per chi ha affrontato anni di studio e regolari concorsi?
Scriverti mi è costato molto in termini di stress psicologico. Mi è costato molto perché sono intimamente convinta dell’inutilità del mio appello; mi è costato molto, ma l’ho fatto perché io nasco insegnante. Perché io sono orgogliosamente insegnante e non riesco ad agire diversamente: per vivere, ho necessità di trasmettere il mio sapere. E con questa comunicazione ho inteso trasmetterti ciò che so, perché parte sostanziale del mio vissuto quotidiano. L’ho fatto perché nutro la segreta speranza di poter contribuire al miglioramento della Vera Scuola, non al suo affossamento e alla sua mortificazione.
Ti scrivo per chiederti di salvaguardare, con il tuo voto, la Scuola italiana.
Ti scrivo per suscitare in te uno scatto di orgoglio a favore della libertà, una libertà che il DdL 2994 nega alla Scuola italiana, alla Scuola Vera.
Anteponi il bene comune a qualunque altra valutazione.
E che il tuo voto possa essere un voto leale. Un voto che abbia rispetto per chi lavora. Un voto che sia l’espressione della tutela dei cittadini che abitano la Nazione che rappresenti!
Cordialmente
                                                                      Bianca Maria Cartella (Insegnante nella Vera Scuola)


Ho scritto tutto ciò che potevo. Di seguito troverai una disamina di alcuni punti del DdL 2994.



Disamina di alcuni articoli del DdL 2994.
Art. 1 c. 3 lett. b: potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari”
Il potenziamento del tempo scolastico è sinonimo di maggiore impegno formativo ed educativo per i docenti e di un orario prolungato di apertura degli istituti scolastici. Queste parole, dunque, sono prive di alcun finanziamento dedicato che sarebbe l’unica conditio sine qua non. Pertanto non hanno alcun significato.
Art. 2 c. 3: “Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia”
Se le istituzioni scolastiche non potranno contare su maggiori finanziamenti, non potranno far altro se non confermare quanto già previsto nel passato, quindi, anche queste parole sono vuote, senza alcun significato.
Art. 2 c. 3 lett. n: “apertura pomeridiana delle scuole”
Agli estensori di questo DdL sfugge il concetto secondo il quale la Vera Scuola è aperta anche di pomeriggio, quasi sempre su base volontaria. Agli estensori sfugge il concetto secondo il quale pochissime – in Italia – sono le Scuole in cui sia possibile contare su ambienti in cui si possano svolgere attività sportive, ludiche, creative, musicali, teatrali. Dunque, aprire le scuole in orario pomeridiano per risistemare gli alunni nelle stesse aule del mattino, ti sembra un’idea grandiosa? A me no! Gli studenti hanno bisogno anche di altro. Altro che gli ambienti in dotazione alle scuole italiane, al momento, non possono offrire.
Art. 2 c. 10: L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275, è sostituito dal seguente: Art. 3. – (Piano triennale dell’offerta formativa).”
Al comma 13 di questo articolo-sostituito si legge: “il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia” Vorrei sommessamente farti notare che nel lontano 1991, quando firmai il mio ingresso nei ruoli della scuola pubblica italiana, fu il Ministero dalla Pubblica istruzione a conferirmi l’incarico, a seguito del superamento di regolare procedura concorsuale. Dunque, non ero “stata individuata”: avevo partecipato ad un regolare concorso.
Al comma 18 di questo articolo-sostituito si legge: Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le istituzioni scolastiche (…) possono promuovere, (…) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici” I periodi di sospensione delle attività didattiche sono coincidenti con le vacanze natalizie (2 settimane), con le vacanze pasquali (1 settimana) e con le vacanze estive (6-8 settimane). Le restanti 33 settimane sono destinate all’attività didattica, come nel resto del mondo. Giusto per fare un esempio, in Gran Bretagna le attività didattiche si svolgono per 39 settimane l’anno perché le scuole anglosassoni sono aperte dal lunedì al venerdì. Qui, in Italia, si lavora anche il sabato in una percentuale molto elevata di istituzioni scolastiche! Dunque, il voler promuovere attività anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche senza costi aggiuntivi è l’ennesima pretesa senza fondamento di questo DdL.
Al comma 20 di questo articolo-sostituito si legge: L’insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” Dunque, si comprende che, per attuare differenti modalità comunicative, ogni insegnante dovrà utilizzare mezzi e strumenti di sua proprietà. E questo si chiama VOLONTARIATO, pertanto non può essere inserito all’interno di un DdL di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.
Art. 3 c. 2: “Il dirigente scolastico (…)  può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine possono essere utilizzati (…)  anche finanziamenti esterni”
Quindi il dirigente scolastico diventerà anche un esperto procacciatore di fondi, affinché l’istituzione scolastica possa attivare percorsi formativi atti a garantire il massimo livello di coinvolgimento per gli studenti. Interessante risvolto operativo del do it yourself.
Art. 3 c. 7: “Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono promosse iniziative specifiche rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell’autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”
Ferma restando la pertinenza dell’art. 3 solo con gli studenti delle scuole secondarie di II grado, segnalo che, inavvertitamente, sono stati inseriti – all’interno di questo comma – anche gli alunni della scuola secondaria di I grado e, addirittura, nella prima stesura di questo emendamento, era presente anche la scuola primaria. Segnale, questo, della grande fretta con cui si è inteso far approvare dalla Camera il DdL.
Art. 4 c. 3: “L’alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche”
Questo significa che, naturalmente, i docenti-accompagnatori degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro saranno occupati in attività lavorative anche durante la sospensione delle attività didattiche. E’ confortante sapere che questo DdL, oltre a cancellare il CCNL, oltre a cancellare la libertà di insegnamento, oltre a cancellare la dignità della professione-docente, cancella anche il diritto alle ferie!
Art. 6 c. a: “semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali” 
Manca il “come”, manca il “chi”, manca il senso globale di procedure che – ancorché dichiarate – restano prive di qualunque indicazione che entri nel merito del dichiarato.
Art. 7 c. 1: “Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta il Piano nazionale scuola digitale”
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è già in fase di svolgimento. Mira a formare i docenti all’uso delle tecnologie in ambito didattico. Ma, sommessamente, vorrei precisare che sul totale delle istituzioni scolastiche italiane solo 83 scuole in Italia sono completamente adeguate all’innovazione digitale. La fonte è il Censis. Tutto l’art. 7, con i suoi 7 commi, è un idilliaco sogno di “innovazione digitale e didattica laboratoriale” basato sul falso presupposto che le scuole italiane posseggano adeguate infrastrutture di rete, autorizzando una spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
Art. 8 c. 2:  “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, (…) è determinato l’organico dell’autonomia su base regionale”
Questo organico dell’autonomia su base regionale avrà il grande pregio di obbligare i docenti a divenire girovaghi di professione nell’ambito della regione che sceglieranno. I ruoli del personale docente diverranno regionali e saranno articolati in albi territoriali: enormi calderoni dai quali i dirigenti attingeranno risorse umane. Il personale docente inserito negli albi sarà continuamente rimescolato a seconda del proprio curriculum, valutato di volta in volta in base a lauree, specializzazioni, master, corsi e corsetti. Nessuna graduatoria. Nessun valore all’anzianità di servizio. Nessuna valutazione del servizio prestato in località particolarmente disagiate. Nulla.
Art. 9 c. 3 bis“Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale”
Quindi il dirigente scolastico dovrà solo dichiarare che non vi siano propri parenti inseriti nell’albo territoriale dal quale potrà attingere forza-lavoro. Il DdL NON esclude, di fatto, che lo stesso dirigente possa chiamare dall’albo-calderone un parente. Dunque, la dichiarazione acquisita dall’Amministrazione quale valore avrebbe? E ancora, come certificare la bontà delle scelte di un dirigente che possa solo comparare le candidature, senza avere una graduatoria che organizzi armonicamente titoli, competenze ed esperienze di ciascuno?
Art. 9 c. 5: “Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”
Supponendo che in una scuola siano presenti 100 docenti (ipotesi quasi impossibile, considerate le elefantiache istituzioni scolastiche create a seguito di accorpamenti di ogni genere già posti in essere) il dirigente scolastico potrà individuare 10 docenti, in qualità di suoi collaboratori, che saranno chiamati a prestare la propria opera di supporto senza essere esonerati dal servizio (lezioni frontali) e senza ricevere alcun compenso accessorio. Questo è un ricatto che non può essere inserito all’interno di un DdL.
Art. 9 c. 7: “Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”
Io insegno da 28 anni nella scuola secondaria di I grado. Non ho mai maturato alcuna esperienza con le bambine e i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, ma – in teoria – potrei essere chiamata a svolgere delle supplenze brevi in classi di quest’ordine di istruzione, all’interno dell’Istituto comprensivo nel quale lavoro. Parole prive di significato perché non chiariscono alcunché. Il comma 7 racconta che se sono impiegata in un grado di istruzione inferiore conservo il trattamento stipendiale. E se sono impiegata in un grado di istruzione superiore?
Art. 10: Piano straordinario di assunzioni
Questo articolo doveva e poteva essere disgiunto dal DdL 2994. Il piano straordinario delle assunzioni doveva e poteva rappresentare un singolo provvedimento slegato dalla Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. Questo non è accaduto perché il Presidente del Consiglio ha voluto e potuto imporre una sentenza della Corte Europea come arma di ricatto per tutti gli italiani. Ha inserito in questo DdL 2994 l’esclusione delle OO.SS., l’esclusione del potere consultivo del CSPI, l’esclusione di norme preesistenti - cancellate con semplicistica noncuranza (vedi Decreti Delegati). Pertanto, riguardo al piano di assunzioni, mi limito a sottolineare che tutti i docenti neoassunti avranno un contratto di apprendistato e, se al termine del periodo di prova  riceveranno una valutazione negativa, il dirigente scolastico provvederà alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso (Cfr. art. 11 c. 5) Questa è la valorizzazione della professionalità docente. A margine, ma molto a margine, ti comunico che a far data dal 1° settembre 2015 perderanno efficacia le GaE - Graduatorie ad esaurimento (Cfr. art. 10 c. 10). Questa è la valorizzazione del servizio prestato da migliaia di docenti inseriti nelle GaE.
Art. 12 c. 1: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita (…) la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta ha un importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico”
Il DdL 2994 fornisce diversi “specchietti per le allodole” e, dopo l’assunzione di alcuni dei precari – molti sono fuori da ogni previsione futura – questo articolo rappresenta un altro esemplare concetto di captatio benevolentiae. Il personale in servizio nella Vera Scuola italiana ha necessità di rinnovo contrattuale, non ha bisogno di incentivi alla formazione personale. Incentivi peraltro inadeguati, insufficienti e non normati nel DdL. Ancora parole vuote e numeri roboanti che non possono né incantare né convincere chi svolge il proprio lavoro con dedizione e dignità – pur nella consapevolezza di avere una retribuzione molto inferiore rispetto ai propri colleghi operanti in Europa! Parole vuote e numeri roboanti che non possono né incantare né convincere chi si aggiorna e si specializza a costo di enormi sacrifici personali – per il semplice piacere di essere sempre in linea con gli interessi dei propri studenti e con le istanze culturali provenienti dal mondo!
Art. 12 c. 4: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche (…) sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria
Questo comma è degno di nota in quanto, quasi certamente per errore, sono state nominate le OO.SS. di categoria, ma solo quelle rappresentative! Questo si chiama rispetto per la democrazia.
Art. 13 c. 1: “Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”
In Italia sono operative 8644 scuole. I 200 milioni di euro, opportunamente suddivisi, garantiranno un fondo per la retribuzione del merito pari a poco più di 23.000 euro. Parte di questa somma sarà assegnata ai docenti meritevoli che avranno acquisito tale “qualità di merito” sulla base di scelte operate dal Comitato per la valutazione dei docenti (Cfr. art. 13 c. 4) composto dal dirigente scolastico, da due colleghi e da due rappresentanti dei genitori. Questa si chiama “competenza valutativa ai tempi di Renzi”.
Art. 16 c. 9: Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. La spesa è destinata prioritariamente: a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti; b) alla partecipazione dell’Italia alle indagini internazionali; c) all’autovalutazione e alle visite valutative delle scuole”
Non è scritto, ma qui si scrive dell’Invalsi. E sarebbe interessante conoscere la ragione per la quale un DdL denominato “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” non nomini apertamente l’Invalsi, preferendo nascondere la denominazione di tale Ente di Valutazione nelle pieghe di un articolo – Open data – che NULLA ha in comune con la valutazione.
Art. 19 c. 1: “ Sono detraibili le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente”
Specifico che la mia formazione personale si è svolta in un’eccellente scuola paritaria e qui si scrive dei contributi alle famiglie che iscrivono i propri figli nelle scuole paritarie. Ferma restando la mia personale opinione, riferitamente alle scuole paritarie, che in questa sede è del tutto superflua; avrei reputato interessante considerare la possibilità di consentire anche alle altre famiglie – quelle che iscrivono i propri figli nelle scuole pubbliche statali – di poter godere di una qualche detraibilità delle spese! La Costituzione italiana garantisce il diritto di scelta alle famiglie. Lo Stato italiano dovrebbe garantire uguali opportunità per tutti i cittadini, ovunque scelgano di far studiare i propri figli. Vorrei sbagliare, ma a me sembra un ulteriore tentativo di attivazione del già citato “specchietto per allodole”.
Art. 21 e Art. 22: “Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici” e “Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici”
In qualità di insegnante non sono in grado di stabilire la maggiore o minore bontà dei provvedimenti inseriti negli articoli 21 e 22. Da insegnante ritengo che, in considerazione del fatto che il DdL 2994 è stato denominato “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”, avrebbe dovuto stralciare la questione dell’edilizia scolastica inserendola all’interno di un altro provvedimento. Probabilmente più urgente. Certamente diverso. Anche e soprattutto perché la Buona Scuola non si fa con la Scuola Bella. La Buona Scuola si fa con le persone che al suo interno quotidianamente si spendono per il benessere socio-culturale degli studenti.
Art. 23: “Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione”
Le deleghe: il vero cahier de doléances. Assegnando un numero così elevato di deleghe in bianco al Governo, si ravvisa una lunga serie di competenze destinate all’analisi governativa. Il problema delle deleghe in bianco è serio perché, in una sola mossa, è eliminato il rinnovo contrattuale (Cfr. art. 23 c. 2 lett. b punto 2.2), introducendo la libertà governativa di disporre del corpo docente e del sistema nazionale di istruzione e formazione a suo piacimento - modificandone la struttura - senza tener conto alcuno delle necessità sindacali di mediazione e senza alcun rispetto dei lavoratori nel tentativo di esprimere le loro opinioni. Il pericolo più grande è, certamente, quello di veder sparire sindacati e tavoli di contrattazione, vista la condizione obbligatoria della legge di disporre della scuola tutta. Nessuna difesa quindi degli insegnanti, obbligati ad accettare a testa bassa le condizioni di un disegno di legge che, se approvato, peggiorerà le condizioni professionali - lavorative degli stessi e la qualità dell’insegnamento, del personale ata (segreteria, collaboratori scolastici) della dirigenza scolastica e delle giovani generazioni. L’art. 23 cita l’accesso nei ruoli del personale docente della scuola secondaria, ma non cita gli altri ordini di scuola: come interpretare questa delega? Un DdL non può lasciare spazio all’interpretazione!   (Cfr. art. 23 c. 2 lett. b). Inoltre, con riferimento all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità,  si legge una confusione di norme differenti. Sono confusi gli studenti diversamente abili, riconosciuti ai sensi della Legge 104 articoli 3 e 4 e gli studenti DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) certificati ai sensi della Legge 170/2010 e  si dimenticano gli studenti BES (Bisogni Educativi Speciali) (Cfr. art. 23 c. 2 lett. c). Infine, tra le tante deleghe in bianco, si legge dell’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni (Cfr. art 23 c. 2 lett. e), ma non si tiene conto del fatto che le scuole dell’infanzia sono già aggregate alle scuole primarie o agli istituti comprensivi.
Art. 25: Abrogazione e soppressione di norme”
Apparentemente sono soppresse solo due norme. Peccato che la prima delle due norme (art. 50 del DL 5/2012) prendesse in carico gli studenti con bisogni educativi speciali, prevedendo la possibilità di potenziarne l’offerta formativa nell’ambito dell’autonomia di ogni scuola. Nella seconda norma, invece, è solo “soppressa” la parola docente in virtù della necessità di procedere con il piano straordinario di assunzioni: peccato che l’intero DdL abbia soppresso i docenti in toto. Senza possibilità di sfuggire ad un disegno di perentoria cancellazione di esperienze, buone pratiche, specializzazioni acquisite sul campo.
Ho scritto proprio tutto ciò che potevo. Quindi le parole sono terminate, nel senso che non ci sono parole per definire un simile scempio!
Cordialmente

                                                                      Bianca Maria Cartella (Insegnante nella Vera Scuola)

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